Nuova ordinanza urgente del Comune di Milano
Ordinanza Comune Milano: modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
In allegato qui sotto l’ordinanza urgente in formato PDF.
comune di Milano – Ordinanza vendita bevande alcoliche
Qui sotto un estratto dall’ordinaza del Sindaco Sala:
Divieto di vendita di bevande da asporto dalle 19:00 alle 7:00
“O R D I N A
dalle ore 19.00 del 26 maggio 2020 alle ore 24.00 del 15 giugno 2020
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, in tutta la città di Milano, che siano osservati i sotto indicati divieti:
1. divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 07.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
– solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
– e all’esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;
2. divieto di consumare dalle ore 19.00 alle ore 07.00 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;”
Pesanti sanzioni per i trasgressori
“ORDINA ALTRESI’
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00, così come previsto dall’ art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.
La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 19.00 del 26 maggio 2020 alle ore 24.00 del 15 giugno 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.
Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.”
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